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§ Recesso dal contratto alberghiero- Onere di storno
Recesso da parte dell'albergatore
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| 5.1 |
Se il contratto alberghiero prevede un anticipo e l'anticipo non viene versato dalla parte contraente entro il termine previsto, l'albergatore può recedere dal contratto senza alcuna proroga. |
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| 5.2 |
Se l'ospite non si presenta entro le ore 18.00 del giorno di arrivo pattuito, non sussiste alcun obbligo di fornire ricovero, a meno che non sia stato pattuito un orario d'arrivo successivo. |
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| 5.3 |
Se la parte contraente ha versato un acconto (si veda 3.3), i locali si intendono riservati fino alle ore 12.00 del giorno successivo a quello di arrivo stabilito. In caso di pagamento anticipato di oltre quattro giorni, l'obbligo di fornire ricovero termina alle ore 18 del quarto giorno; il giorno di arrivo viene conteggiato come primo giorno, a meno che l'ospite non comunichi un giorno di arrivo successivo. |
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| 5.4 |
Il contratto alberghiero può essere annullato da parte dell'albergatore unilateralmente per ragioni giustificabili fino a 3 mesi prima della data di arrivo prevista della parte contraente, a meno che non sussistano accordi diversi. |
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| Recesso da parte della parte contraente - Onere di storno |
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| 5.5 |
Il contratto alberghiero può essere annullato unilateralmente dalla parte contraente fino a 3 mesi prima della data di arrivo prevista dell'ospite, senza che questo debba versare alcun onere di storno. |
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| 5.6 |
Al di fuori del termine fissato al paragrafo § 5.5. che precede, è possibile un recesso unilaterale da parte della parte contraente soltanto dietro versamento dei seguenti oneri: |
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- fino a 1 mese prima della data di arrivo, il 40 % del totale preventivato; - fino 1 settimana prima della data di arrivo, il 70 % del totale preventivato; - nella settimana che precede la data di arrivo, il 90 % del totale preventivato. |
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| Fino a 3 mesi prima |
Fino a 1 mese prima |
Fino a 1 settimana prima |
Nell'ultima settimana |
| Nessun onere |
40 % |
70 % |
90 % |
| 5.7 |
Se la parte contraente non arriva presso la struttura alberghiera alla data stabilita, poiché a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili (per es. forti nevicate, alluvioni ecc.) sono precluse tutte le possibilità di arrivare a destinazione, la parte contraente non è tenuta a versare il corrispettivo pattuito per i giorni di arrivo. |
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| 5.8 |
L'obbligo al pagamento del corrispettivo per il soggiorno prenotato sussiste di nuovo se entro tre giorni è di nuovo possibile arrivare presso la struttura alberghiera. |
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Download i Condizioni contrattuali degli albergatori |
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